QUALI SONO I DIRITTI DEI CONVIVENTI CHE SI LASCIANO?

Il nostro ordinamento giuridico riconosce il diritto ai coniugi di separarsi e, una volta separati di procedere al divorzio, che segna definitivamente il venir meno del legame matrimoniale. 

Ma cosa accade nelle coppie conviventi, nel momento in cui questi si lasciano e la convivenza cessa? 

L’ex convivente ha diritto al mantenimento? Ha diritto a continuare a vivere nell’immobile di proprietà dell’ex se non ha alcun reddito? E cosa cambia la coppia ha dei figli?  

 È bene evidenziare che tale situazione, seppur sempre più frequente non è ancora regolata nel dettaglio dalla legge. 

La Legge Cirinnà (L. n. 76/2016) ha disciplinato i contratti di convivenza, ma la maggior parte delle convivenze oggi non sono regolate da nessun tipo di contratto formale e scritto, ma si basano su una libera scelta tra partner. Si parla in questo caso di coppie di fatto.  

 In questi casi non è previsto un procedimento di separazione, ma vi sono comunque casi in cui può essere necessario l’intervento del Tribunale, ad esempio per regolare la disciplina dell’affidamento dei figli. 

 Analizziamo nello specifico i principali profili di interesse in caso di scioglimento di convivenza: 

 ASSEGNO DI MANTENIMENTO 

Non è dovuto assegno di mantenimento al convivente con basso reddito

 DIRITTO DI ABITAZIONE  

L’ex convivente a basso reddito non ha diritto di restare ad abitare nell’immobile dove la coppia viveva, se di proprietà dell’ex partner

Il proprietario dell’immobile potrà chiedere all’altro di lasciare l’immobile, dandogli il tempo necessario per trovare una nuova sistemazione. 

Vi è però un’eccezione, se la coppia ha figli il Giudice potrebbe assegnare la casa familiare al genitore collocatario, fino alla maggiore età o all’indipendenza economica dei figli.  

 ADDEBITO  

Non trova applicazione l’addebito della separazione, ossia la violazione di uno o più doveri coniugali (ad esempio il dovere di fedeltà) da parte di uno dei coniugi, da cui discendono conseguenze in sede di separazione e divorzio (ad esempio la perdita dell’assegno di mantenimento) e relative responsabilità. 

 Questo istituto trova applicazione soltanto tra coppie sposate e soltanto in caso di separazione giudiziale.  

 ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI 

I figli minorenni e maggiorenni non economicamente autosufficienti hanno diritto ad essere mantenuti. Il genitore che non vive con i figli pertanto dovrà versargli assegno di mantenimento, proprio come accade per le coppie sposate.  

 I FIGLI 

I figli di genitori conviventi hanno gli stessi diritti dei figli di persone sposate

Pertanto sarà opportuno regolare, anche con un apposito Ricorso davanti al Tribunale, i rapporti di entrambi i genitori con i figli. 

 Con Ricorso, gli ex conviventi congiuntamente o solo uno di questi nei confronti dell’altro genitore, sarà possibile chiedere al giudice di regolare i rapporti con i figli e in particolare disciplinare: 

  • Il collocamento dei figli presso uno o l’altro genitore; 
  • Il diritto e le modalità e i giorni di visita del genitore non convivente; 
  • L’ammontare dell’assegno di mantenimento. 

 

Tale Ricorso può essere molto utile non solo quando gli ex conviventi non si trovano d’accordo su alcuni punti, ma anche nell’ipotesi in cui entrambi i genitori abbiano raggiunto un accordo per far sì che questo venga cristallizzato dal giudice.  

 Se i figli sono maggiorenni potranno liberamente scegliere con quale dei genitori continuare a vivere. 

 CONTO CORRENTE COINTESTATO   

Se la coppia ha aperto un conto corrente intestato ad entrambi allora questo dovrà essere diviso in parti uguali (salvo diverso accordo). 

 CASA DI PROPRIETA’ DI ENTRAMBI I CONVIVENTI   

Ciascun convivente, salva diversa specificazione sul regime patrimoniale, sarà titolare di una quota del diritto di proprietà sul bene. Nell’ipotesi più comune i conviventi che hanno acquistato insieme una casa ne saranno comproprietari ciascuno al 50%. In alcuni casi è comunque possibile che i conviventi siano proprietari di quote diverse dell’immobile (ad esempio un convivente può essere proprietario del 80% della casa e un l’altro del 20% e così via). 

Se la casa è di proprietà di entrambi ma la convivenza cessa, si applicano le regole dalla comproprietà per cui la casa resta di proprietà di entrambi. Viene però fatta salva l’ipotesi in cui uno dei due possa cedere (vendita o donazione) la propria quota di proprietà all’altro. 

È anche possibile che entrambi si accordino per vendere l’immobile e ripartirsi, in misura proporzionale alla propria quota, il ricavato

 Proprio come per le separazioni ed i divorzi, l’assistenza di un legale può essere utile a comprendere quali sono i tuoi diritti e ad affrontare al meglio questa fase delicata

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